Art. 56

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
L'Istituto di credito «Vittorio Emanuele III» è compreso fra gli enti, con i quali può contrattare ed operare l'Amministrazione speciale istituita per il Credito agrario presso il Banco di Napoli.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 56 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo