Art. 53

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le assegnazioni annue di L. 500,000 ciascuna, che ancora rimangono da stanziare in bilancio sulla somma di L. 5,000,000 autorizzata dal 1° comma dell' della legge 25 giugno 1906, n. 255, verranno iscritte, a partire dal 1909-910, e senza variarne la destinazione, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta alle altre spese indicate nella tabella A annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 549. Con decreto del ministro del tesoro, verrà provveduto al trasporto dal bilancio dell'interno al bilancio dei lavori pubblici così dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1908-909, come delle somme rimaste da pagare sulle assegnazioni annue di L. 500,000 stanziate negli esercizi 1906-907 e 1907-908 in esecuzione del 2° comma del citato della legge 25 giugno 1906, n. 255.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 53 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo