Art. 57

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli della leggo 15 luglio 1906, n. 383.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 57 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo