Art. 57 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 57

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le sedi dell'Istituto «Vittorio Emanuele III» potranno fare prestiti in danaro anche al proprietario o conduttore per gli scopi e nei modi e limiti degli della leggo 15 luglio 1906, n. 383.
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