Art. 59

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla metà di quelle fissate dalla legge in vigore.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 59 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo