Art. 63

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 23 gen 1957
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1956, N. 1464
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 63 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo