Art. 68

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
In eccedenza ai 100 metri assegnati gratuitamente, i proprietari e i capi di famiglia di cui all'articolo precedente, potranno chiedere, entro il termine di due mesi sopra accennato, a prezzo di costo, una maggiore quantità di terreno non superiore ai 200 metri quadrati. Nessun proprietario e nessuna famiglia potrà avere più di una concessione gratuita di suolo.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 68 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo