Art. 73

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Nella costruzione delle case nei nuovi centri dovranno essere osservate le norme costruttive ed igieniche che saranno stabilite dal regolamento per l'applicazione della presente legge.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 73 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo