Art. 75
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
L'Amministrazione provinciale, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di credito ordinario e cooperativo sono autorizzati a concedere mutui ai privati per la costruzione di fabbricati da erigersi nei nuovi centri.
I mutui saranno ammortizzabili in 30 anni e rimborsabili col sistema delle annualità fissi comprendenti l'interesse, le quote di ammortamento e gli accessori.
Le iscrizioni ipotecarie, che verranno assunte dagli Istituti sovventori a garanzia dei mutui, avranno la prelazione sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.
Al pagamento delle annualità, comprensive dell'interesse o delle rate di ammortamento dei mutui, lo Stato contribuirà, fino alla somma di L. 4000 di capitale mutuato da ciascuna famiglia, nella misura del 2.75 per ogni cento lire.
A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.
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