Art. 76

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Gli Istituti di cui al 1° comma dell'articolo precedente, i quali siano disposti ad assumere le sovvenzioni di mutui, potranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e somministrazione delle sovvenzioni stesse, con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Reale, promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. La responsabilità degli Istituti facenti parte del Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita. Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio di amministrazione del Consorzio. Il 10 per cento degli utili di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi somministrato; nelle stesse proporzioni saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva La gestione del Consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 76 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo