Art. 72

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Salvo l'applicazione dell'art. 151 della vigente legge comunale e provinciale, i proprietari dovranno, entro dieci anni dall'approvazione del piano, procedere alla demolizione delle case situate nella zona pericolosa. Trascorso tale termine, l'Amministrazione procederà d'ufficio alla demolizione delle case. Il valore dei materiali andrà a diminuzione della spesa.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 72 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo