Art. 69
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Scaduto il termine di cui all' il Consiglio comunale, tenuto conto delle dichiarazioni dei proprietari e dei capi famiglia e degli eventuali reclami, delibererà entro sessanta giorni sul piano della nuova località e formerà l'elenco dei proprietari e dei capi di famiglia a cui siano da assegnare le aree, indicando la quantità di terreno da ciascuno di essi richiesta.
Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso il ricorso entro un mese alla Giunta provinciale amministrativa, che deciderà definitivamente.
Le eventuali opposizioni del Consiglio comunale contro la scelta della nuova località saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici, uditi la Deputazione provinciale, il Consiglio provinciale sanitario e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1908-07-09;445#art-69