Art. 71

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
A cura della prefettura la distribuzione delle aree, dopo approvato il piano regolatore, sarà fatta mediante sorteggio fra i diversi gruppi di lotti. È ammessa la facoltà di permutare i lotti. In base ai verbali della consegna delle aree che sarà fatta dal genio civile a ogni proprietario o capo di famiglia, sarà provveduto gratuitamente, a cura dell'Agenzia delle imposte, alle volture catastali nel termine di tre mesi.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 71 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo