Art. 74
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Le aree assegnate gratuitamente e le case su di esse costruite col mutuo di favore, di che all'articolo seguente, non potranno essere alienate per qualsiasi titolo se non dopo trascorsi 10 anni dall'ultimazione degli edifici; e i contratti che fossero stipulati in contravvenzione alla presente legge saranno nulli.
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