Art. 78

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Racconigi, addì 9 luglio 1908. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. BERTOLINI. CARCANO. LACAVA. COCCO-ORTU. CASANA. ORLANDO. RAVA. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 78 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo