Art. 70

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Tenendo presenti i due piani approvati, l'elenco di cui all'articolo precedente e le domande di acquisto di lotti in quanto possano essere accolte in relazione alla superficie di terreno utilizzabile nella nuova zona, l'Ufficio del Genio civile compilerà il piano regolatore per la costruzione del nuovo abitato. Il piano regolatore, che avrà valore di piano particolareggiato all'effetto della legge sulle espropriazioni, sarà pubblicato per la durata di quindici giorni, e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 70 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo