Art. 65
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E annessa alla presente legge, compileranno due piani, uno dei quali indicherà la zona che dovrà essere abbandonata e l'altro la località in cui dovrà sorgere il nuovo abitato.
Indicheranno pure quali edifizi pubblici sia necessario di spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edilizi.
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