Art. 67

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni caro di famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, sarà assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al Comune, potrà pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso potrà chiedere, a prezzo di costo, una quantità di terreno non superiore ai 300 metri quadrati.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 67 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo