Art. 52
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Restando invariate le somme complessive degli stanziamenti annuali risultanti dalla tabella A annessa alla leggo 19 luglio 1907, n. 549, potrà essere variato il riparto degli stanziamenti annuali fra le diverse categorie di lavori, reintegrando negli esercizi successivi le somme stanziate in meno in uno o più esercizi.
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