Art. 49

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
Possono valersi dei benefici della legge 23 giugno 1906, n. 255 e nei limiti stabiliti dall' della stessa legge anche gli usuari degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto.
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LEGGE 9 luglio 1908, n. 445 (Art. 49 Sui provvedimenti per la Basilicata e la Calabria) — Testo vigente | Portale Normativo