Art. 50
LEGGE 9 luglio 1908, n. 445
In vigore dal 14 ago 1908
Le domande per la ricostruzione e riparazione di edifici posseduti in comune, sono ammissibili anche se presentate da uno solo degli aventi diritto e per l'intiera somma che potrebbe concedersi se la domanda fosse stata presentata da tutti i partecipi. All'uopo saranno osservate le disposizioni contenute nell' della legge 19 giugno 1888, n. 5447.
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