Art. 47 · LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

Art. 47

LEGGE 9 luglio 1908, n. 445

In vigore dal 14 ago 1908
I termini fissati con l' della legge 11 luglio 1907, n. 534, per la compilazione dei piani regolatori e per la presentazione delle domande di mutuo, sono, rispettivamente, prorogati di due anni e di sei mesi.
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