Art. 20

Locazione finanziaria

In vigore dal 23 mag 2025
1. Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, purchè direttamente connessa all'operazione, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) è ammissibile al contributo dei fondi di cui all', comma 1, alle seguenti condizioni: a) quando il beneficiario è il concedente: 1) il sostegno è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria; 2) i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto; 3) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo; 4) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al sostegno; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione; 5) non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al numero 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi; 6) l'aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale; 7) il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti; b) quando il beneficiario è l'utilizzatore: 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile; 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi; 3) l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al numero 2) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento; 4) nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile; c) se il regime di aiuti di Stato applicabile impone l'obbligo di acquistare i beni oggetto del leasing: 1) l'atto di conferimento dell'aiuto contiene una clausola per l'esercizio obbligatorio dell'opzione di acquisto del bene da parte del locatario o prevede un periodo minimo di locazione equivalente alla durata di vita utile del bene oggetto del contratto; 2) l'esercizio dell'opzione di acquisto deve concretizzarsi al più tardi al termine del contratto di locazione; 3) se il riscatto non è effettuato dal locatario entro il termine di scadenza del contratto di leasing, il beneficiario dell'aiuto si impegna per iscritto a rimborsare l'aiuto concesso in relazione al contratto di leasing finanziario, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato; d) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria sono spese ammissibili ai sensi della lettera b) e i costi di acquisto del bene non sono ammissibili al contributo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-20

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