Art. 21
Ammissibilità sulla base dell'ubicazione delle operazioni
In vigore dal 23 mag 2025
Ammissibilità sulla base dell'ubicazione
delle operazioni
1. Le spese relative alle operazioni cofinanziate nell'ambito del AMIF, del ISF e del BMVI, sono ammissibili se la localizzazione delle attività progettuali è coerente con la natura e la tipologia di azioni ammissibili ai sensi dei rispettivi regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-21