Art. 25

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 23 mag 2025
1. Per le operazioni selezionate nell'ambito dei programmi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la spesa è ammissibile nel rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari in tema di ammissibilità della spesa relative al periodo di programmazione 2021-2027 richiamate nel presente regolamento, della normativa applicabile, con particolare riguardo a quella in materia di appalti pubblici e aiuti di stato, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, se compatibili con la legislazione europea e nazionale relativa al periodo di programmazione 2021-2027. 2. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. 3. Per le operazioni soggette a esecuzione scaglionata ai sensi dell'articolo 118-bis del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Piantedosi, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1113
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