Art. 23

Spese relative all'assistenza tecnica

In vigore dal 23 mag 2025
1. Le spese per le attività di preparazione, gestione, formazione, sorveglianza, valutazione, informazione, visibilità e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami e gestione dei contenziosi, controllo e audit dei programmi, nonché quelle per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità e organismi pubblici nazionali e regionali e dei beneficiari e per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi di cui all', comma 1, sono ammissibili nei limiti di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/1060 e secondo le previsioni di cui all'articolo 37 del medesimo regolamento. Le spese relative alla risoluzione dei reclami sono ammissibili limitatamente ai costi delle strutture preposte inerenti alle attività di gestione, analisi e definizione dei reclami medesimi. Fermo quanto previsto dall', comma 5, sono ammissibili le spese della pubblica amministrazione per le retribuzioni o i compensi, compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, del personale impiegato a tempo indeterminato o determinato o con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, purchè formalmente preposto allo svolgimento di tali attività, nonché per consulenze professionali, per servizi tecnico-specialistici e per le dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente comma. 2. Sono ammissibili, altresì, le spese sostenute per azioni tese a rafforzare la capacità dei partner di cui all' del regolamento (UE) 2021/1060, e per sostenere lo scambio delle buone prassi tra detti partner. 3. Le spese relative alle azioni di cui ai commi 1 e 2 possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 4. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi. 5. Sono ammissibili le spese per operazioni interrotte o sospese per cause di forza maggiore, come definite nel diritto dell'Unione europea, qualora non già garantite da assicurazione per annullamento e al netto di eventuali altri importi ricevuti a compensazione. 6. Per il FEAMPA, nell'ambito dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, in materia di sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo, sono ammissibili le spese relative all'istituzione e rafforzamento di reti nazionali allo scopo di diffondere le informazioni, favorire la creazione di capacità e lo scambio di migliori prassi e sostenere la cooperazione tra gruppi di azione locale nel settore della pesca nel territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-23

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