Art. 8

Spese connesse al credito d'imposta

In vigore dal 23 mag 2025
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all', comma 1, concesso sotto forma di credito d'imposta, l'importo corrispondente al credito d'imposta riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni: a) il credito di imposta è previsto e disciplinato da specifiche disposizioni normative nazionali; b) il credito d'imposta è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma; c) la concessione del credito d'imposta avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-8

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