Art. 10
Strumenti finanziari
In vigore dal 23 mag 2025
1. Il sostegno degli strumenti finanziari è utilizzato al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità. Le spese sostenute nell'ambito di strumenti finanziari sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli da 58 a 62 e dagli articoli 68, 81 e 92 del regolamento (UE) 2021/1060, nonché, ove rilevanti, dai regolamenti di cui alle lettere da a) a n) dell', comma 1, del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-10