Art. 5
Contributi in natura
In vigore dal 23 mag 2025
1. I contributi in natura, sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono ammissibili alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, salvo limiti più restrittivi stabiliti dall'Autorità di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame.
2. I contributi in natura, sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione, sono ammissibili a un contributo a titolo del FSE+ alle condizioni e nei limiti previsti dall', paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1057, salvo limiti più restrittivi stabiliti dall'Autorità di gestione del programma, ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-5