Art. 4
Norme specifiche in materia di ammissibilità in caso di sovvenzioni
In vigore dal 23 mag 2025
Norme specifiche in materia di ammissibilità
in caso di sovvenzioni
1. Le sovvenzioni assumono una delle forme previste dall'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Nell'ambito del programma possono essere previste sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 sono stabiliti secondo uno dei modi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo 53. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle predette lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 53 possono essere definiti anche sulla base delle disposizioni previste nell'ambito di meccanismi di sovvenzione stabiliti per altri programmi della politica di coesione, anche afferenti a precedenti cicli di programmazione, per tipologie analoghe di operazioni. In conformità all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 le opzioni di semplificazione dei costi applicate per la rendicontazione delle spese nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) possono applicarsi anche a tipologie analoghe di operazione finanziate a valere sui fondi di cui all', comma 1.
4. Le metodologie approvate in un programma ai sensi dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 o stabilite nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo possono essere utilizzate dall'Autorità di gestione anche per le opzioni semplificate in materia di costi applicate a livello di beneficiario.
5. I costi del personale si dividono in due categorie di costi:
a) costi del personale dipendente;
b) costi del personale esterno, se non legato da un rapporto di lavoro dipendente.
6. Per il calcolo dei costi diretti di un'operazione relativi al personale possono applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/1060. Relativamente alla disciplina di cui al paragrafo 2 del citato articolo 55, il costo annuo o mensile lordo del lavoro per il personale è rappresentato dalla retribuzione lorda, determinata in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali, incluse le retribuzioni in natura, delle altre indennità aggiuntive, dei premi e della retribuzione per il lavoro straordinario, delle tasse e dei contributi previdenziali e assicurativi a carico dei lavoratori, nonché dagli oneri sociali volontari e obbligatori a carico del datore di lavoro e dagli oneri differiti. È ammissibile la spesa relativa anche solo ad alcune delle voci di cui al secondo periodo o a parte di esse.
7. In conformità all'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato mensilmente all'operazione. Per le unità di personale che lavorano all'operazione con un incarico a tempo pieno, detta percentuale è pari al cento per cento. Ai fini dell'attestazione del tempo impiegato per determinare l'importo della spesa ammissibile per le persone impiegate nell'ambito dell'operazione, il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce la percentuale fissa applicata all'operazione.
8. Per il calcolo dei costi indiretti a tasso forfettario di un'operazione possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2021/1060.
9. Per il calcolo dei costi ammissibili a tasso forfettario di un'operazione, diversi dai costi diretti per il personale possono applicarsi le previsioni di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) 2021/1060.
10. Per le forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060, sono considerate spese ammissibili i costi calcolati sulla base applicabile.
11. Con riferimento alle forme di sovvenzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), e all'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/1060, l'Autorità di gestione può prevedere, nel documento previsto dall'articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento, o in altri provvedimenti, meccanismi di riduzione del contributo, anche nella forma di una riduzione percentuale forfettaria, in applicazione del principio di proporzionalità, se non risultano soddisfatti i livelli qualitativi o quantitativi ovvero quando sono riscontrati inadempimenti alle disposizioni di riferimento.
12. Le indicazioni sul metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per l'erogazione del sostegno sono contenute nel documento di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, fatto salvo quanto stabilito dalle Decisioni unionali ovvero dagli atti delegati che approvano le sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-4