Art. 2

Principi generali

In vigore dal 23 mag 2025
1. I fondi di cui all', comma 1, sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi e strumenti finanziari o mediante una combinazione degli stessi. 2. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per i costi diretti alla base dell'applicazione delle forme di sovvenzione di cui alla lettera d) del medesimo articolo, se a costi reali, la spesa può essere ritenuta ammissibile se soddisfa tutti i requisiti di carattere generale di seguito indicati. La spesa deve essere: a) pertinente e imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile; b) effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta; c) sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese, come previsto dall' del presente decreto; d) tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6 e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. I pagamenti in contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, fatti salvi i limiti più restrittivi fissati dall'Autorità di gestione e fermo restando il divieto di artificioso frazionamento; e) contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione. 3. Per i costi da rimborsare ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c), d), ove diversi da quelli di cui al comma 2, e f), del regolamento (UE) 2021/1060, è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni di seguito indicate: a) l'operazione è selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile; b) le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate nel periodo di ammissibilità, come previsto dall' del presente regolamento; c) è assicurata l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 6, e dall'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060. 4. Con riguardo alle operazioni a valere sul FEAMPA che non comportano spese per il beneficiario, la spesa ammissibile è l'aiuto pubblico erogato al beneficiario medesimo. 5. L'ammissibilità delle spese riguardanti un'operazione, sostenuta da uno o più fondi di cui all', comma 1, o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione europea, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2021/1060.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-2

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