Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 mag 2025
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l', comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
Visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, l'articolo 63, paragrafo 1, che stabilisce che l'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali;
Visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
Visto il regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione;
Visto il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante il regolamento in materia di criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
Ritenuta la rilevanza degli obiettivi della politica di coesione sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come declinati, per il ciclo di programmazione 2021-2027, dagli obiettivi strategici, elencati all' del regolamento (UE) 2021/1060, e volti a realizzare: un'Europa più competitiva e intelligente; un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio, ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio; un'Europa più connessa; un'Europa più sociale e inclusiva; un'Europa più vicina ai cittadini;
Considerato che, allo scopo di promuovere l'attuazione coordinata e armonizzata di tutti i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, il richiamato regolamento (UE) 2021/1060 ne stabilisce le regole finanziarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 12 settembre 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati:
a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di coesione»;
b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»;
c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»;
d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»;
e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»;
f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»;
g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»;
h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF».
2. Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.
3. Le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese previste dal presente regolamento si applicano anche alle spese relative alle operazioni finanziate nell'ambito dei programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale europea, sostenuti dal FESR e dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea, effettuate sul territorio nazionale, se l'ammissibilità della spesa non è diversamente disciplinata dal regolamento (UE) 2021/1059 nonché da regole supplementari definite dagli Stati membri nell'ambito del Comitato di sorveglianza di ciascun Programma di cooperazione territoriale europea.
4. Nell'ambito dei Programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le regole supplementari sono definite dalle rispettive Autorità di gestione individuate ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060, in conformità ai programmi approvati con decisione della Commissione europea e ferma restando l'inderogabilità delle disposizioni normative europee e nazionali sull'ammissibilità delle spese per i programmi in esame.
5. Sono fatte salve, laddove previste nei provvedimenti attuativi dei programmi, condizioni più restrittive rispetto alle previsioni di cui al presente decreto.
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