Art. 17
Acquisto di materiale usato
In vigore dal 23 mag 2025
1. Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, l'acquisto di materiale usato costituisce spesa ammissibile se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo. Nel caso di materiale ceduto dalle piccole e medie imprese (PMI), il periodo sopraccitato può essere ridotto a tre anni previa valutazione dell'Autorità di gestione;
b) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-17