Art. 18
Acquisto di terreni
In vigore dal 23 mag 2025
1. L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, rappresenta una spesa ammissibile, alle seguenti condizioni:
a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il dieci per cento della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; il limite è del 15 per cento in relazione ai siti in stato di degrado e a quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici;
c) nei casi in cui non è possibile averne conoscenza in modo diverso, la presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesta il valore di mercato del terreno.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui alla lettera a);
c) il terreno non ha una destinazione agricola, salvo in casi debitamente giustificati individuati dall'Autorità di gestione;
d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
3. Nel caso di strumenti finanziari, le percentuali indicate nel comma 1 si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante.
Storico versioni
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