Art. 16
Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri e altre imposte e tasse
In vigore dal 23 mag 2025
Imposta sul valore aggiunto, spese legali, oneri
e altre imposte e tasse
1. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, così come previsto dall', comma 2, del presente regolamento.
2. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro se afferente a un'operazione.
3. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi di cui all', comma 1, purchè direttamente afferenti a dette operazioni, costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico.
4. Se sono individuati uno o più organismi intermedi che svolgono determinati compiti sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2021/1060, gli interessi debitori pagati dall'organismo individuato, prima del pagamento del saldo finale del programma, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.
5. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili, le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse ai requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.
6. Se l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili, ivi compresi i costi relativi alle commissioni sostenute, unitamente alle spese ammesse nel contesto dei fondi di cui all', comma 1.
7. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla disciplina vigente o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-16