Art. 12
Spese connesse agli interventi delle politiche attive del lavoro e agli interventi di inclusione sociale
In vigore dal 23 mag 2025
Spese connesse agli interventi delle politiche attive
del lavoro e agli interventi di inclusione sociale
1. Nell'ambito degli interventi del FSE+, sono ammissibili le spese relative agli interventi di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, comma 2, del regolamento (UE) 2021/1060, dette indennità, così come gli stipendi versati ai partecipanti, possono essere rimborsate, in conformità alla lettera a), paragrafo 1, del medesimo articolo, anche nel caso di un'operazione il cui costo totale non supera 200.000 euro.
2. Sono ammissibili le spese relative alle indennità di partecipazione per interventi volti a favorire la partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, al mantenimento dell'occupazione, al rafforzamento della dimensione inclusiva, nonché per interventi finalizzati a sostenere l'attivazione dei destinatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-12