Art. 9
Spese connesse all'esonero contributivo
In vigore dal 23 mag 2025
1. In caso di sostegno dei fondi di cui all', comma 1, concesso sotto forma di esonero contributivo, l'importo corrispondente all'esonero contributivo riconosciuto ed effettivamente utilizzato, costituisce spesa ammissibile alle seguenti condizioni:
a) l'esonero contributivo è previsto e disciplinato da specifiche disposizioni normative nazionali;
b) l'esonero contributivo è concesso per sostenere misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del programma;
c) la concessione dell'esonero avviene nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-9