Art. 11
Spese connesse all'operazione
In vigore dal 23 mag 2025
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, incluse le spese sostenute dalla pubblica amministrazione, purchè previste dall'operazione stessa e approvate dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio, informazione e pubblicità dell'operazione medesima.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione e il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale di cui all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1059.
3. Nell'ambito dell'attuazione di un'operazione, gli importi liquidati dalla pubblica amministrazione, ai sensi della disciplina vigente, in relazione agli inadempimenti da parte di un beneficiario o di un aggiudicatario di un contratto pubblico degli obblighi contributivi ovvero tributari, costituiscono spesa ammissibile, nei limiti del contributo pubblico massimo ammissibile riconosciuto al beneficiario e senza pregiudizio per l'azione di responsabilità nei confronti dei soggetti inadempienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-11