Art. 15
Spese non ammissibili
In vigore dal 23 mag 2025
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatte salve le previsioni dei regolamenti specifici dei fondi di cui all', comma 1, del presente regolamento non sono altresì ammissibili, ai fini del sostegno nel contesto dei predetti fondi, i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione di ciascun fondo.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono ammissibili nel contesto dei fondi di cui all', comma 1, i seguenti costi:
a) i deprezzamenti e le passività;
b) gli interessi di mora;
c) le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell', comma 1, lettera u), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2021/1060, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all', punto 61-bis), del regolamento (UE) 651/2014.
4. Ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1057 non sono ammissibili, per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, i costi per l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture. I costi per l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli sono ammissibili solo quando tale acquisto è necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o quando tali voci sono completamente ammortizzate durante l'operazione, ovvero l'acquisto di detti beni costituisce l'opzione più economica.
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