Art. 19

Acquisto di edifici

In vigore dal 23 mag 2025
1. L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di ciascun fondo, costituisce una spesa ammissibile nei limiti del valore come determinato ai sensi della lettera a) e purchè sia direttamente connesso all'operazione in questione, se sussistono le seguenti condizioni: a) è presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato come indicato alla lettera c), comma 1, dell', che attesta il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche e edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata; b) la perizia giurata di cui alla lettera a) esplicita i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario; c) l'immobile non ha fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo; d) l'immobile è utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione; e) l'edificio è utilizzato conformemente alle finalità dell'operazione. 2. L'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal fondo interessato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-19

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