Art. 22

Stabilità delle operazioni

In vigore dal 23 mag 2025
1. Le spese sostenute per la realizzazione di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi nell'ambito di un programma cofinanziato sono ammissibili se l'operazione è qualificabile come stabile ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060. 2. Fatte salve le diverse disposizioni in materia di aiuti di Stato, il periodo di cinque anni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 può essere ridotto a tre dalle Autorità di gestione dei programmi nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. 3. In caso di insussistenza dei requisiti di stabilità ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060, si applicano le previsioni del medesimo articolo 65.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-22

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