Art. 24
Spese relative alla capacità amministrativa
In vigore dal 23 mag 2025
1. In conformità all', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1058, sono ammissibili, nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti, le spese relative alle misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR volte a migliorare la capacità amministrativa, nonché al rafforzamento della cooperazione con i partner all'interno o al di fuori dello Stato, tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, ivi compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-10;66#art-24