Art. 14

Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale delle imprese interessate

In vigore dal 23 gen 2025
1. Il collegio, verificata la non manifesta infondatezza delle proposte formulate dagli uffici in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie.... 2. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine di chiusura dell'istruttoria, le risultanze di quest'ultima, nonché la possibile imposizione di sanzioni o rimedi per porre fine alla presunta infrazione. Essa è comunicata, ai sensi dell', comma 1, ai soggetti di cui all', comma 4, e a quelli che sono intervenuti nel procedimento ai sensi dell', comma 1, lettera b), almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine stesso. 3. La comunicazione delle risultanze istruttorie può essere effettuata mediante pubblicazione nel bollettino ovvero mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la comunicazione personale risulti impossibile o eccessivamente gravosa. In tal caso, nella pubblicazione si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati segreti commerciali. 4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare memorie scritte e documenti sino a dieci giorni prima del termine di chiusura dell'istruttoria indicato nella suddetta comunicazione. 5. Le imprese e gli enti interessati hanno diritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A tal fine, essi presentano apposita richiesta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie. A seguito di detta richiesta, il collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle imprese. 6. Il collegio può inoltre sentire gli altri soggetti che hanno preso parte al procedimento e ne facciano motivata richiesta. 7. Il collegio può sentire le imprese ed enti interessati separatamente o congiuntamente. In quest'ultimo caso si tiene conto dell'interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti commerciali relativi alla propria attività. 8. Dell'audizione è redatto processo verbale, contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, secondo le modalità di cui all'. 9. Completata l'istruttoria, il collegio adotta il provvedimento finale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-14

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