Art. 18
Verbalizzazioni
In vigore dal 23 gen 2025
1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, anche digitalmente dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.
2. Quando taluno dei soggetti non vuole o non è in grado di sottoscrivere verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.
3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.
4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione, su qualunque supporto ritenuto idoneo, delle audizioni.Le registrazioni delle audizioni di cui al presente articolo, realizzate mediante l'ausilio di strumenti tecnologici, sono conservate per un massimo di trenta giorni se effettuate su supporto audio e di quaranta giorni se effettuate su supporto video.
L'Autorità, nel trattamento dei dati personali acquisiti tramite le registrazioni di cui al presente comma, assicura il rispetto dei principi di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con particolare riguardo al canone di minimizzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-18