Art. 15
Revoca delle autorizzazioni
In vigore dal 23 gen 2025
1. Alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione di cui all', comma 2, della legge si provvede con la medesima procedura del presente regolamento, previa diffida notificata agli interessati con le modalità di cui all', comma 01. I poteri istruttori, nonché le facoltà e i diritti degli interessati, si esercitano a decorrere dal ricevimento di detta diffida, fatta salva la possibilità di ridurre di un terzo, in caso di particolare urgenza, i termini di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-15