Art. 19
Notifiche e comunicazioni
In vigore dal 23 gen 2025
01.Le notifiche previste dal presente regolamento e ai sensi dell'-nonies, comma 2, della legge, possono essere effettuate da un funzionario o da altro dipendente appositamente incaricato dall'Autorità mediante consegna nelle mani proprie del destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, altro servizio di recapito postale con prova di consegna o nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.
1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:
a) posta elettronica certificata o altro servizio di recapito elettronico certificato;
a-bis) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro servizio di recapito postale con prova di consegna;
b) consegna a mano contro ricevuta;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214;
d) in caso di impossibilità a procedere in base alle lettere a), a-bis) e b), posta elettronica o telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento con lo stesso mezzo;
d-bis) nelle altre forme previste dal Paese di stabilimento del destinatario.
2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità, salva la possibilità per gli uffici di indicare una diversa modalità.
3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti comprovano di disporre dei poteri di rappresentanza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-19