Art. 17

Indagini conoscitive di natura generale

In vigore dal 23 gen 2025
1. L'avvio delle indagini conoscitive di natura generale di cui all', comma 2, della legge è pubblicato nel bollettino e indica il termine di conclusione del procedimento e il responsabile del procedimento. 2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1 possono essere formulate richieste di informazioni, di audizione o di esibizione di documenti, nonché disposte ispezioni, perizie, analisi statistiche ed economiche o la consultazione di esperti, secondo le modalità di cui agli . 3. Con riferimento all'accesso ai documenti e alla riservatezza delle informazioni raccolte si applica l'. 4. Dell'esito delle attività svolte è data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino. 5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli della legge, agli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all', comma 3-bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, ovvero siano accertate le condizioni di cui all', comma 2, della legge, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-17

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