Art. 9
Richieste di informazioni, di esibizione di documenti e convocazione in audizione
In vigore dal 23 gen 2025
1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti formulate per iscritto dagli uffici sono indirizzate a imprese, associazioni di imprese o persone fisiche e giuridiche che siano in possesso di informazioni utili ai fini dell'istruttoria e sono comunicate secondo le modalità di cui all', comma 1.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono proporzionate e indicano sinteticamente:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
b) lo scopo della richiesta, con riferimento all'oggetto dell'istruttoria;
c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere ragionevole in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, anche tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
d) le modalità attraverso le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
e) le sanzioni o le penalità di mora applicabili ai sensi dell', commi 5, 6, 7 e 8, della legge, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti che siano accessibili ai destinatari della richiesta, nonché quelle previste nel caso in cui siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri, incompleti o fuorvianti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti di cui al comma 1 possono essere formulate anche oralmente dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste con le medesime indicazioni previste dal comma 2, fatta salva l'assegnazione di un termine, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.
4-bis. Prima della scadenza del termine di cui al comma 2, lettera c), e al comma 4, è possibile presentare una motivata istanza di proroga, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.
4-ter. Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, convocare in audizione i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, comunicato secondo le modalità di cui all', comma 1, indica le sanzioni e le penalità di mora previste dall', commi 5, 6, 7 e 8, della legge.
5. Dello svolgimento dell'audizione, dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite viene redatto dagli uffici un processo verbale, secondo le modalità di cui all'. Nel caso in cui i soggetti convocati ai sensi del comma 4-ter non si presentino all'audizione, è redatto un verbale di mancata comparizione.
5-bis. Le sanzioni e le penalità di mora contemplate dall', commi 5, 6, 7 e 8, della legge, sono applicate con provvedimento dell'Autorità.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-9