Art. 5
Comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione
In vigore dal 23 gen 2025
Comunicazione preventiva
delle operazioni di concentrazione
1. Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione, di cui all', comma 1, della legge, contengono tutte le informazioni e sono corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione.
2. Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1.
3. L'Autorità informa le imprese nel caso di comunicazione gravemente inesatta, incompleta o non veritiera. In tal caso, il termine di trenta giorni previsto dall', comma 4, della legge decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.
4. Ai fini della sottoscrizione e della presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni dell', commi 2 e 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-5