Art. 8

Poteri istruttori

In vigore dal 23 gen 2025
1. I poteri istruttori di cui all', commi da 2 a 2-quinquies, della legge sono esercitati a decorrere dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati, anche contestualmente alla notifica stessa. Nel caso in cui l'apertura dell'istruttoria sia stata notificata ad una pluralità di soggetti, i relativi poteri possono essere esercitati nei confronti di ciascuno di essi dal ricevimento della notifica loro indirizzata. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 NOVEMBRE 2024, N. 214. 3. Degli accertamenti svolti nel corso delle procedure istruttorie è in ogni caso informato il collegio. 4. Ai sensi dell', comma 2-septies, della legge, l'Autorità può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, nonché di altri organi dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-30;217#art-8

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Poteri istruttori (Art. 8 Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.) — Testo vigente | Portale Normativo